Legge Regionale n. 58 del 17/11/2010
La Legge Regionale n. 58 del 17/11/2010 in vigore dal 01/01/2011 non ha portato modifiche sostanziali alla Legge precedente , la n. 16 del 23/03/1999.
Modifiche economiche nulle : dalle 25.000 lire, poi euro 12,91 per l’autorizzazione semestrale, agli attuali 13,00 euro.
Modifiche sostanziali e qualitative assenti : si ribadiscono favori e concessioni a soggetti che per natura di appartenenza vantano privilegi inesistenti ( residenti territori montani – comunità montane – improvvisate e temporanee pro-loco ) quasi accampassero diritti feudali!
Ci sono a tutt’oggi troppi interessi ( si badi bene, non di mercato, che è, e rimane stagionale e insignificante a tutt’oggi per la risorsa stessa ) da parte di chi legifera e pretende fette politiche di consenso in merito.
Regione, Provincie, Comuni, comunità montane e pro-loco hanno da dire e gestire la propria fetta di appartenenza ! Troppi.
Le leggi uguali per tutti sono quelle che funzionano !
Personalmente ritengo che la legiferazione sulle aree boschive dovrebbe spettare al Corpo Forestale dello Stato, e di conseguenza la raccolta economica dell’autorizzazione, da riversare in parte poi sui territori comunali, per quota di terreno boschivo.
Un’autorizzazione alla raccolta, che sia molto simile a un porto d’armi o ad una licenza di pesca.
Oggi non è così, è la Regione che incassa e legifera in merito. Ma la nuova legge di cui tanto se ne parla, se manterrà i privilegi di quelle che l’anno preceduta, sarà iniqua e disattesa come l’attuale.
Se si vuol disciplinare una materia occorre una legge univoca, semplice, valida per tutti, senza l’obbligo di impalcature locali, di parassiti che ne pretendano concessioni particolari o ne avanzino diritti che per gli altri sono pesi e gabelle.